Tassa piatta 2026: 5% sugli aumenti contrattuali e 15% su notturni e festivi

La legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) ha introdotto due imposte sostitutive per i dipendenti del settore privato: una tassa piatta del 5% sugli aumenti dei rinnovi contrattuali e una aliquota del 15% su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e a turni. Questa pagina si basa sul testo della legge (art. 1, commi 7-20) e sulle circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 24 febbraio 2026 e n. 3/E del 24 giugno 2026.

Imposta sostitutiva del 5% sugli aumenti contrattuali

Riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato con reddito di lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro nel 2025. Per la verifica della soglia contano tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2025, anche da più rapporti di lavoro (circolare 2/E). L’imposta sostituisce IRPEF e addizionali regionale e comunale sugli incrementi retributivi derivanti da rinnovi di contratti collettivi nazionali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. Si applica agli aumenti corrisposti nel 2026; se l’erogazione era iniziata prima, le quote erogate nel 2026 rientrano comunque nella tassazione agevolata. Secondo la legge l’imposta si applica salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, che può quindi scegliere la tassazione ordinaria.

Secondo le circolari dell’Agenzia rientrano nel perimetro anche le assenze che danno diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità e paternità, infortunio) per la sola parte integrata dal datore di lavoro. Se l’aumento contrattuale assorbe il superminimo, anche il superminimo beneficia dell’agevolazione, anche quando è previsto da un accordo individuale. L’imposta si applica inoltre agli incrementi relativi a ferie, festività soppresse e permessi.

Con la circolare 3/E l’Agenzia ha chiarito che gli incrementi da rinnovi firmati nel triennio 2024-2026 ed erogati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 beneficiano del 5% anche se riferiti ad annualità precedenti. Gli importi erogati prima del 1° gennaio 2026 restano esclusi. Secondo la circolare 2/E restano esclusi anche scatti di anzianità, straordinari e maggiorazioni per lavoro notturno o festivo, importi una tantum e TFR.

Imposta sostitutiva del 15% su notturni, festivi e turni

Per il periodo d’imposta 2026, la legge prevede un’imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali regionali e comunali pari al 15% sulle somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, a titolo di: maggiorazioni e indennità per lavoro notturno; maggiorazioni e indennità per lavoro nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL; indennità di turno e altri emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL. Anche qui l’imposta si applica salva espressa rinuncia scritta del lavoratore. Riguarda i dipendenti del settore privato con reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nell’anno 2025.

Secondo l’Agenzia delle Entrate (circolari 2/E e 3/E) il beneficio si estende alle indennità di reperibilità previste dai CCNL in relazione al lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo e a turni, anche se il lavoratore non è poi intervenuto. Il limite di 1.500 euro è una franchigia: la parte eccedente è tassata in modo ordinario. Con la circolare 3/E del 24 giugno 2026 (par. 2.1), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’aliquota sostitutiva del 15% si applica anche alla maggiorazione per il lavoro svolto di domenica, se prevista dal CCNL, anche quando la domenica non coincide con il giorno di riposo settimanale. Per i lavoratori part-time verticali, il par. 2.2 limita l’agevolazione al lavoro svolto nel giorno di riposo stabilito dalle parti.

Condizioni ed esclusioni previste dalla legge: non rientrano i compensi che, anche se chiamati maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria. Ai fini del limite di 1.500 euro non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati alle disposizioni dell’art. 1, commi 182 e seguenti, della legge 208/2015. Restano ferme le ordinarie regole contributive previdenziali e assistenziali, salvo quanto diversamente previsto dai CCNL e dalla normativa vigente. Se il sostituto d’imposta che deve applicare l’imposta non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dell’anno precedente, il lavoratore attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2025.

Settore turistico: la legge esclude dall’applicazione del comma 11 da parte dei sostituti d’imposta le attività di cui al comma 18, cioè quelle degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo, compresi gli stabilimenti termali. Per questi lavoratori il comma 18 prevede, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde per lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi, riconosciuto su richiesta del lavoratore con reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel 2025. Per il tuo caso concreto chiedi al datore di lavoro o a un CAF.

Chi applica l’agevolazione

Le due agevolazioni sono riconosciute dai datori di lavoro ai contribuenti che hanno i requisiti. Chi non ha un sostituto d’imposta può recuperarle nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2026. Nel cedolino puoi quindi trovare queste somme tassate separatamente dalla retribuzione ordinaria: vedi la guida alle trattenute in busta paga e a come leggere la busta paga.

Cosa non riguarda questa pagina

Il calcolatore di questo sito non applica queste imposte sostitutive: le cifre che vedi in tabella lordo netto 2026 e nel calcolo da RAL si riferiscono a una retribuzione ordinaria. Per gli scaglioni ordinari vedi le aliquote IRPEF 2026 e per le detrazioni detrazioni lavoro dipendente e cuneo fiscale.

Domande frequenti

Vale anche per i dipendenti pubblici? Le fonti consultate parlano di dipendenti del settore privato.

Devo fare qualcosa per ottenerla? In genere la applica il datore di lavoro; se non hai un sostituto d’imposta si recupera nella dichiarazione.

Vale per il 2027? I chiarimenti consultati riguardano le somme pagate nel 2026.

Ultima verifica: 28/10/2026. Fonti: Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 24 febbraio 2026 (circolare n. 2/E), comunicato stampa del 24 giugno 2026 (circolare n. 3/E) e Normattiva, legge 30 dicembre 2025, n. 199. Sono stati letti il testo della legge n. 199/2025 (art. 1, commi 7-20), le circolari n. 2/E del 24/02/2026 e n. 3/E del 24/06/2026 e i relativi comunicati stampa; i casi particolari non sono stati verificati: per casi particolari rivolgiti al datore di lavoro o a un CAF. Vedi il disclaimer.