Trattamento integrativo in busta paga: a chi spetta e come funziona

Il trattamento integrativo è una somma che il datore di lavoro riconosce in busta paga ai lavoratori dipendenti con redditi bassi e che non concorre alla formazione del reddito, cioè non è tassata. È disciplinato dall’articolo 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3: l’importo è pari a 600 euro per l’anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall’anno 2021.

Quando spetta con reddito fino a 15.000 euro

Secondo il testo di legge, la somma è riconosciuta se l’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente e assimilati è di importo superiore alla detrazione per lavoro dipendente (articolo 13, comma 1, del TUIR), diminuita di 75 euro rapportati al periodo di lavoro nell’anno, e se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro. Per la detrazione vedi la guida alle detrazioni per lavoro dipendente e cuneo fiscale.

Tra 15.000 e 28.000 euro

Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo supera 15.000 euro ma non 28.000 euro, a condizione che la somma di alcune detrazioni sia superiore all’imposta lorda. Le detrazioni considerate dalla norma sono quelle degli articoli 12 e 13, comma 1, del TUIR, quelle per oneri legati a prestiti e mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 e altre detrazioni per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021. In questo caso l’importo è pari alla differenza tra la somma di tali detrazioni e l’imposta lorda, e comunque non supera 1.200 euro.

Periodo di lavoro

Il trattamento integrativo è rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020. Chi lavora solo una parte dell’anno ha quindi diritto a una quota proporzionata.

Come viene erogato e recuperato

I sostituti d’imposta, cioè in genere i datori di lavoro, riconoscono la somma in via automatica, ripartendola fra le retribuzioni erogate, e ne verificano la spettanza in sede di conguaglio. Se in quella sede risulta non spettante, il datore la recupera. Quando l’importo da recuperare supera 60 euro, il recupero avviene in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio. Per capire come si legge questo passaggio vedi la guida al conguaglio in busta paga.

Rapporto con le imposte sostitutive del 5% e del 15%

Secondo la circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026 dell’Agenzia delle Entrate, il reddito di lavoro dipendente assoggettato alle imposte sostitutive previste dalla legge di bilancio 2026 va computato nel reddito complessivo da lavoro dipendente per verificare se l’imposta lorda è superiore alla relativa detrazione da lavoro dipendente. La circolare spiega che altrimenti il lavoratore sarebbe penalizzato. Le regole di quelle imposte sono nella pagina sulla tassa piatta su aumenti contrattuali e notturni.

Nel calcolatore del sito

Il calcolatore dello stipendio netto mostra la voce “Trattamento integrativo” nel dettaglio del netto. È una stima indicativa: le regole di calcolo sono descritte nella metodologia, e per leggere la voce in cedolino vedi come leggere la busta paga.

Domande frequenti

Devo fare domanda? Secondo il testo di legge i sostituti d’imposta lo riconoscono in via automatica e ne verificano la spettanza al conguaglio.

Si può dover restituire? Sì: se al conguaglio risulta non spettante, il datore di lavoro lo recupera, in otto rate se l’importo supera 60 euro.

Spetta oltre 28.000 euro di reddito? Il testo consultato prevede il trattamento integrativo fino a 15.000 euro e, a condizioni sulle detrazioni, fino a 28.000 euro di reddito complessivo; per redditi superiori non prevede alcuna somma.

Ultima verifica: 28/10/2026. Fonti: Normattiva, decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, art. 1 e Agenzia delle Entrate, circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026. È stato letto il testo vigente dell’articolo 1 su Normattiva; non sono state verificate istruzioni operative successive né modifiche non riportate in quel testo. Per casi particolari rivolgiti al datore di lavoro o a un CAF. Vedi il disclaimer.